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Emilia-Romagna – DGR 356 del 12.03.2018: Tirocini – Approvazione del progetto di legge regionale.


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La giunta regionale dell’Emilia Romagna ha emanato la Delibera n 356 del 12 marzo 2018, con la quale è stato approvato il nuovo progetto di legge sui tirocini che andrà a recepire le nuove linee guida nazionali definite in sede di Conferenza Stato-Regioni. Troveranno applicazione alcune misure che consentiranno una maggior tutela del tirocinante attraverso:

• Controllo preventivo e sistematico della regolarità del tirocinio prima dell’avvio attraverso la previsione di un sistema di autorizzazione tempestivo, garantita dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione.

• Costante monitoraggio anche qualitativo dei percorsi attivati. In stretta integrazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro verranno individuati programmi specifici dell’attività di controllo.

• Contrasto a possibili abusi attraverso l’introduzione di un nuovo impianto sanzionatorio. Rispetto alla legge precedente viene eliminata la sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di invio del progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio mentre vengono introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono l’inibizione all’attivazione di nuovi tirocini per un periodo che va da 12 mesi fino all’interdizione permanente.

DURATA E INDENNITA’:

Superando la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, il progetto di legge prevede una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini (in Emilia-Romagna la durata media di un tirocinio è di 168 giorni), a eccezione di quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio per i quali viene confermata la durata di 12 mesi e di quelli rivolti a persone con disabilità che possono durare fino a 24 mesi. L’indennità minima mensile viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti.

CONDIZIONI E VINCOLI:

Il progetto di legge ribadisce il divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio. Vengono introdotti e meglio precisati ulteriori vincoli: divieto di adibire i tirocinanti a posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, sostituire lavoratori in momenti di picco delle attività, attivare tirocini per i professionisti già abilitati all’esercizio di professioni regolamentate. Per poter ospitare un tirocinante rimane l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa. Per qualificare il percorso, il progetto di legge introduce un limite al numero di tirocinanti che possono essere seguiti contemporaneamente sia dal tutor responsabile didattico dell’attività individuato dal soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante. Nel calcolo del numero di tirocini attivabili contemporaneamente in base alle dimensioni dell’azienda ospitante vengono ora ricompresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo determinato, esclusi gli apprendisti. Il numero di tirocini attivabili viene aumentato progressivamente, a titolo di premialità, nel caso in cui le imprese, anche al di sotto dei 20 dipendenti, abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi.

Fonte: Regione Emilia-Romagna