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Tribunale di Firenze: condizioni di legittimità dei contratti di prossimità


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Con la sentenza n. 528 del 04.06.2019, il Tribunale di Firenze afferma che i contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del DL 138/2011, per essere considerati validi, devono prevedere deroghe che, da un lato, non siano contrarie a norme inderogabili e, dall’altro, siano finalizzate al raggiungimento di precisi obiettivi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di una cooperativa sociale - sostenendo di essere stato inquadrato in un livello inferiore rispetto a quello corrispondente alle proprie mansioni in forza di un contratto di prossimità siglato dal datore con le rappresentanze sindacali - ricorre giudizialmente al fine di chiedere la nullità di tale contratto e la, conseguente, corresponsione delle differenze retributive spettantegli.

La sentenza

Il Tribunale di Firenze rileva, preliminarmente, che i contratti di prossimità, introdotti dall'art. 8 del DL 138/2011, consentono alle aziende di derogare rispetto alla disciplina delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, in riferimento ad alcune materie, tra le quali gli impianti audiovisivi, i controlli a distanza, le mansioni, l'inquadramento dei dipendenti, le tipologie contrattuali atipiche ed ancora la cessazione del rapporto e le eventuali trasformazioni dello stesso.

Per il Giudice, le predette deroghe devono comunque rispettare la Costituzione, le norme comunitarie e le convenzioni internazionali in materia di lavoro.
Inoltre, una condizione essenziale è che tali regole siano finalizzate al raggiungimento di un obiettivo ben preciso, che può essere: maggiore occupazione, maggiore partecipazione dei dipendenti, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e retribuzione, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, sul presupposto che il meccanismo di sotto-inquadramento dei neoassunti - previsto nel contratto di prossimità - era solo formalmente collegato all'obiettivo della maggiore occupazione, non prevedendo l’azienda alcun intervento concreto in merito.

A cura di Fieldfisher