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CCNL APL 2019 – 2021: Agenzie di somministrazione dopo il decreto dignità


Il 21.12.2018 Assolavoro e le principali sigle sindacali di categoria Felsa CISL, Nidil CGIL e Uil Temp hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL APL 2019 – 2021. Il CCNL in commento succede al CCNL APL 2014 – 2016.

Come sottolineato da Assolavoro, l’Associazione che unisce le agenzie di somministrazione di lavoro, l’intesa giunge a conclusione di un percorso negoziale reso particolarmente complesso da un contesto macroeconomico non certo favorevole, al quale aggiungere le novità normative introdotte dal Decreto Dignità.

Non a caso tra i punti di maggiore interesse figurano proprio quelle disposizioni contrattuali che consentono di superare alcuni rischi derivanti dalla lettura della circ. n. 17 del 31.10.2018 del Ministero del Lavoro. La circolare ministeriale, pubblicata con l’obbiettivo di dirimere alcune incertezze riguardo l’applicazione delle diposizioni in tema di somministrazione del Decreto Dignità, ha lasciato comunque in sospeso non poche questioni.


Decreto Dignità: Somministrazione e rapporti di lavoro a termine dopo la circolare ministeriale


Tra queste quella dell’immediata ricaduta occupazionale derivante dal computo nei 24 mesi dei rapporti di lavoro a termine con il medesimo datore di lavoro e antecedenti all’entrata in vigore del decreto. Secondo le previsioni di Assolavoro sarebbero state non meno di 53.000 i lavoratori interessati dal raggiungimento del predetto limite che non sarebbero più state impiegate per via delle indicazioni ministeriali.

A riguardo il CCNL APL 2019 – 2021 stabilisce che tutti i periodi di somministrazione con lo stesso datore di lavoro dovranno essere conteggiati per il solo calcolo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni. A partire dal 1.01.2019, il lavoratore potrà essere ancora impiegato con contratto a tempo determinato almeno per altri 12 mesi.

Con il medesimo obbiettivo, Il CCNL APL 2019 – 2021 introduce altre due disposizioni in tema di successione di contratti volte a favorire la continuità lavorativa:

“Nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con lo stesso datore di lavoro, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti e fissata in 24 mesi.”

“Nelle ipotesi di sommnistrazione di lavoro su diversi utilizzatori la successione di contratti a termine tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.”


Somministrazione a termine , limite dei 24 mesi e computo dei contratti pregressi. Nulla è scontato !


In evidenza anche un ulteriore rafforzamento del welfare e la formazione di settore attraverso il rilancio del MOG – Monte Ore Garantito e l’affermazione di un diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. Inoltre potrà essere riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro per quei lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti con contratti di somministrazione a termine per almeno 90 giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Fonte: Assolavoro – CCNL APL 2019 - 2021