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Cassazione: Non costituisce condotta antisindacale l’applicazione del contratto aziendale anche ai lavoratori iscritti all'associazione non firmataria


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La Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 27155 del 15.11.2017, si è occupata di un procedimento ex art. 28 l. n. 300/1970 in una situazione aziendale in cui un'associazione sindacale non firma il contratto aziendale e manifesta aperto dissenso verso lo stesso.

Il caso affrontato

Un’organizzazione sindacale, non firmataria di un contratto collettivo aziendale, denuncia come condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della l. n. 300/1970 la pretesa del datore di lavoro di applicare erga omnes il contratto, con possibile ricorso a sanzioni disciplinari in caso di mancata osservanza del contratto.

La sentenza

La Corte ha rigettato il ricorso promosso dall’organizzazione sindacale confermando che la pretesa aziendale di assoggettare a sanzione disciplinare i dipendenti che si fossero rifiutati di rispettare un contratto collettivo aziendale è neutra sul piano della condotta antisindacale perché coinvolge non già l'esercizio di libertà sindacali, ma diritti individuali dei lavoratori. Essendo coinvolte le sole posizioni individuali dei lavoratori che hanno manifestato dissenso verso il contratto collettivo aziendale, la Corte ha ritenuto che non vi fosse materia di antisindacalità né di legittimazione ad agire dell'organizzazione sindacale non firmataria. La Corte, affermando che agli accordi collettivi aziendali debba essere riconosciuta efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale in quanto si tratta di atti di autonomia riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati, ha inoltre ribadito che la contrattazione aziendale può derogare, anche in peius, al contratto collettivo nazionale (fatti salvi i diritti quesiti relativi a prestazioni già rese) Sulla base di dette premesse, la Corte ha considerato legittima la posizione del datore di datore di lavoro che pretenda il rispetto di un contratto collettivo aziendale, anche sotto comminatoria di sanzioni disciplinari. La Corte ha riconosciuto l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali come regola generale in funzione della tutela degli interessi collettivi e delle esigenze di inscindibilità della disciplina e, altresì, ha puntualizzato che l'applicabilità dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, incontra l'unica eccezione dei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa, ne condividano l'esplicito dissenso.

a cura di Fieldfisher