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Min. Lavoro – Nota n. 1118 del 17.01.2019: Distacco e apprendistato – Le condizioni di compatibilità


affiancamento tutor e apprendista
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Con nota n. 1118 del 17.01.2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in ordine alla compatibilità del contratto di apprendistato con l’istituto del distacco. Il tema, già largamente trattato dalla Direzione Generale per i Rapporti di Lavoro, viene ad essere oggetto di ulteriori chiarimenti riguardanti l’assolvimento degli obblighi formativi, con particolare attenzione al ruolo assunto dal tutor aziendale.


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La nota n. 1118 del 17.01.2018 suggerisce, dunque, alcune misure che consentono di contemperare l’interesse del distaccante, con il prevalente interesse dell’apprendista a vedere assolti gli obblighi formativi del datore di lavoro nei suoi confronti.

1) La possibilità di distaccare l’apprendista andrebbe previsto a monte nel piano formativo. Al momento del distacco, l’accordo dovrebbe precisare le modalità di adempimento degli obblighi formativi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’apprendista.

2) Ribadito il ruolo fondamentale del tutor aziendale nell’adempimento degli obblighi formativi, il Ministero suggerisce due soluzioni. La prima, non sempre percorribile, propone il contemporaneo distacco del tutor; la seconda prevede l’individuazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che, coordinato con il tutor aziendale, assicuri la regolare attuazione del piano formativo.

3) La terza ed ultima indicazione fornita dalla nota n. 1118 del 17.01.2018 riguarda la ” temporaneità “ del distacco. Al fine di prevenire situazioni elusive, il Ministero suggerisce di interpretarlo in maniera ancor più rigorosa. In questi termini l’inserimento in altro contesto produttivo e organizzativo dell’apprendista deve avere durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo formativo. In caso contrario si finirebbe per delegare gli aspetti formativi del contratto ad un soggetto terzo rispetto all’effettivo datore di lavoro.

Fonte: Min. Lavoro - Nota n. 1118 del 17.01.2019