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Min. Lavoro – Interpello n. 1/2016: Distacco e gruppi di imprese


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Il Ministero del Lavoro, con l’ interpello n. 1/2016 del 20 gennaio, fornisce chiarimenti in merito al requisito dell’interesse del distacco di lavoratori, nell’ambito di un gruppo di imprese ( art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 7, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013 ).

IL QUESITO:

L’istanza presentata da Confindustria ha per oggetto una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del comma 4° dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003. In particolare l’istante chiede se, nell’ambito di un gruppo di imprese, l’interesse del distaccante possa insorgere automaticamente come previsto nel caso di un distacco di personale nell’ambito di un contratto di rete ( circ. n. 35 del 29.08.2013, pag. 7 distacco e contratto di rete ).

LA RISPOSTA DEL MINISTERO:

Il Ministero osserva che l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.

In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui al’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.

Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, infatti, i fondi integrativi di previdenza sono costituiti come “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. I predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti.

I relativi organi di amministrazione e controllo risultano, pertanto, composti secondo principi, definiti dalla normativa speciale, che non corrispondono al meccanismo di cui all’art. 2359 comma 1, c.c.

A cura della Redazione