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INL – Nota prot. n. 290 del 12.01.2018: Ammissibilità del distacco dell’apprendista.


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Con la Nota prot. n. 290 del 12.01.2018, l’Ispettorato del Lavoro esprime il proprio parere riguardo la possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, rendendo conciliabile l’assolvimento degli obblighi formativi con l’espletamento della prestazione lavorativa presso un soggetto terzo. L’organo di vigilanza non ravvisa alcun ostacolo alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge:

1. SUSSISTENZA DELL’INTERESSE DEL DISTACCANTE che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente come delineato dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 28 del 2005. Può coincidere con qualsiasi interesse produttivo del distaccante ma non può mai coincidere con l’interesse lucrativo della mera somministrazione di lavoro.

2. ESPRESSA PREVISIONE DEL DISTACCO NEL PIANO FORMATIVO individuale dell’apprendista.

3. PRESENZA DI UN TUTOR ADEGUATO messo a disposizione dal datore di lavoro. L’Ispettorato fa proprie le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in riferimento alle modalità di “formazione a distanza” (Circ. n. 40/2004). Seguendo i criteri della circolare appena citata, L’Ispettorato ritiene che non sia necessario l’affiancamento fisso del tutor al lavoratore apprendista, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità e alla qualità della formazione svolta dall’apprendista.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro