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Direttiva UE 2018/957 – Distacco transnazionale: Parlamento UE e Consiglio dettano le nuove regole


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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE ( G.U.U.E. 09/07/2018, L173 ) la direttiva n. 2018/957 del Parlamento UE e del Consiglio, recante modifica alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Le nuove disposizioni andranno recepite entro il 30 luglio 2020 e garantiranno non solo una miglior tutela dei lavoratori ma anche un concorrenza leale fra imprese, evitando fenomeni di dumping sociale ed economico.

In sostanza nulla è cambiato rispetto alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018:

Giusta retribuzione: ai lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione. Gli Stati membri dovranno applicare anche i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata e rappresentativi. Per rafforzare i futuri impegni, gli stati membri hanno assunto l'obbligo di pubblicare su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione determinati dal diritto e dalle prassi nazionali del territorio in cui il lavoratore è distaccato;

Durata: la durata del distacco è stata fissata a 12 mesi, con una possibile proroga di 6 mesi. Al termine il lavoratore potrà restare o lavorare nel Paese ospitante, nel rispetto delle condizioni di lavoro stabilite dalla vigente in quello Stato;

Regime previdenziale: viene ridotto da 24 a 12 mesi il periodo in cui il lavoratore distaccato mantiene il regime previdenziale del paese di provenienza;

Riposo: si dovranno applicare le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo e sulla durata minima dei congedi annuali retribuiti.

Gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguare le loro normative alle nuove regole.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea