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Corte Costituzionale: basta il ricorso cautelare per impugnare il trasferimento e gli altri provvedimenti del datore di lavoro


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Con la sentenza n. 212 del 14.10.2020, la Corte Costituzionale afferma che il ricorso cautelare contro il trasferimento (o gli altri provvedimenti datoriali, compreso il licenziamento), se proposto nel prescritto termine di 180 giorni, è idoneo ad impedire - al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato - la decadenza prevista dall’art. 6, comma 2, della L. 604/1966.

Il caso affrontato

Il lavoratore propone, entro il termine di 180 giorni prescritto dall’art. 6, comma 2, della L. 604/1966, un ricorso d’urgenza contro il trasferimento disposto dal datore presso una diversa sede aziendale sita in un’altra regione.
Nel costituirsi in giudizio la società datrice solleva un’eccezione di decadenza, per non avere il dipendente promosso, entro il predetto termine di 180 giorni, anche il giudizio di merito.
Il Tribunale di Catania - investito della questione - solleva un problema di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della L. 604/1966, nella parte in cui non prevede - al fine di non incorrere nella decadenza ivi prevista - la possibilità di depositare, entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale del provvedimento datoriale, un ricorso cautelare ante causam.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che la ratio dell’attuale formulazione del censurato art. 6, comma 2, della L. 604/1966, può essere individuata nell’esigenza, ritenuta dal legislatore meritevole di tutela, di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull’atto datoriale.

Alla luce di ciò, per la sentenza, la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d’urgenza, quale atto idoneo ad impedire, se proposto nel termine di decadenza, l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del primo comma dell’art. 6 della L. 604 /1966, è contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), se posta in comparazione con l’idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale.
Detta omissione è, altresì, contraria al principio di ragionevolezza (riconducibile anch’esso all’art. 3 Cost.), in riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine di decadenza in esame, essendo la domanda di tutela cautelare idonea a far emergere il contenzioso insito nell’impugnazione dell’atto datoriale.

Secondo i Giudici costituzionali, inoltre, nel processo del lavoro la tutela cautelare riveste un’importanza peculiare, in quanto il ritardo della risposta di giustizia comporta un pregiudizio particolarmente grave, avendo ad oggetto le relative controversie situazioni sostanziali di rilievo costituzionale in quanto attinenti alla dignità del lavoro.

Su tali presupposti, la Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

A cura di Fieldfisher