Stampa

Entrate – Risposta n. 546/2020 : Cessione di ramo d’azienda – Trattamento Fiscale


icona

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 546/2020 è tornata a pronunciarsi in ordine al regime fiscale applicabile ad un’operazione di cessione di ramo d’azienda. 

Dal punto di vista del trattamento fiscale l’operazione della cessione di ramo d’azienda, distinta dalla cessione di singoli beni, è esclusa dal campo di applicazione dell’ IVA.  

L’ Amministrazione finanziaria segnala che in via generale ed astratta non è di fatto possibile fissare aprioristicamente quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire il nucleo indispensabile per distinguere la cessione di ramo d’azienda da una semplice cessione di beni, poiché non assume rilevanza il semplice complesso di beni, ma anche i “ legami giuridici “ nonché la destinazione funzionale del loro insieme.  

L’ art. 2555 del codice civile qualifica l’azienda, o un ramo di essa, come il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Alla luce di ciò sono tre i fattori rivelatori dell’esistenza di un’azienda: il complesso di beni ; l’organizzazione e la particolare finalità da rintracciare nell’esercizio dell’attività d’impresa. 

Dunque al fine di individuare una cessione d’azienda o di un ramo di essa, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa ed autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione dell’attività da parte del cessionario.

Nello caso specifico affrontato con risposta n. 546/2020, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato che:

1. la cessione unitaria di marchi, formule, disegni, domini e diritti di proprietà intellettuale connessi, insieme al magazzino configura un’organizzazione potenzialmente idonea allo svolgimento di un’attività economica;

2. la cessione d’azienda o di ramo d’azienda è esclusa dal campo di applicazione IVA ma soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale con applicazione – in caso di beni o diritti con diverse aliquote e nel caso sia pattuito un corrispettivo unico e non distinto – dell’aliquota più elevata. 

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 546/2020