Stampa

Cassazione: le peculiarità del trasferimento di azienda delle imprese in stato di crisi


icona

Con la sentenza n. 10415 del 01.06.2020, la Cassazione afferma che, nel caso in cui il trasferimento d'azienda riguardi imprese che si trovano in stato di crisi accertata, è possibile – mediante un accordo sindacale – derogare alla previsione di cui all’art. 2112 c.c., ma soltanto per ciò che riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti trasferiti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
La Corte di Appello accoglie la predetta domanda, disponendo la reintegra del dipendente presso la società che, nelle more, aveva acquisito il ramo aziendale di adibizione dello stesso.
Avverso detta decisione, l’impresa cessionaria ricorre per cassazione, deducendo di essere impossibilitata a reintegrare il lavoratore a fronte dell’accertato stato di crisi in cui versava.

La sentenza

La Cassazione - nel confermare quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che è possibile derogare alla regola generale posta dall'Unione europea, con la Direttiva 2001/23/Ce, a garanzia della salvaguardia dei diritti dei lavoratori in ipotesi di mutamento dell'imprenditore.

Secondo i Giudici di legittimità, detta deroga rappresenta un’eccezione, in presenza di determinate condizioni, disciplinata a livello interno dall’art. 47 della L. 428/1990.
Quest’ultima norma prevede che, in caso di trasferimento riguardante aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi (e, nello specifico, per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), è possibile derogare alla previsione di cui all’art. 2112 c.c., a condizione che venga sottoscritto un accordo sindacale.

Per la sentenza, detto accordo non può, però, minare in nessun modo il principio del trasferimento automatico dei lavoratori alla società cessionaria, potendo esclusivamente derogare all'assetto economico-normativo acquisito dai dipendenti presso il cedente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società cessionaria, confermando il diritto del lavoratore alla reintegra presso la stessa.

A cura di Fieldfisher