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Tribunale di Roma: quando si applicano le tutele del lavoro subordinato alle co.co.org.


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Con la sentenza del 06.05.2019, il Tribunale di Roma afferma che ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dalla presenza della c.d. etero-organizzazione, non si applicano le regole del lavoro subordinato - così come previsto dal D.Lgs. 81/2015 - se il trattamento economico e normativo è già disciplinato da specifici accordi collettivi.

Il fatto affrontato

I lavoratori - impiegati presso un’impresa che eroga servizi di call center, ove svolgevano campagne telefoniche per la gestione di disservizi riscontrati dagli utenti - al termine dei loro rapporti, impugnano in via stragiudiziale i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l’azienda.
La società, in via preventiva, presenta ricorso al Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della legittimità dei relativi contratti.

La sentenza

Il Tribunale di Roma afferma, preliminarmente, che i rapporti in questione non sono riconducibili nell’alveo della subordinazione, dal momento che i collaboratori potevano decidere di svolgere oppure no la prestazione ed avevano l’obbligo di farlo solo quando prenotavano una specifica fascia oraria.

Ciò premesso, il Giudice ritiene che i predetti rapporti lavorativi possano essere ricondotti all’ipotesi delle collaborazioni etero-organizzate (c.d. co.co.org.), disciplinate dal D.Lgs. 81/2015, nelle quali il collaboratore è soggetto al potere organizzativo, inteso come integrazione funzionale del medesimo nell’organizzazione del committente.

Per tale fattispecie, osserva la sentenza, vale la regola introdotta dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, secondo cui, nei rapporti di collaborazione etero-organizzati, il committente ha l’obbligo di applicare le norme tipiche del lavoro subordinato con riferimento ad alcuni aspetti specifici, quali la sicurezza sul lavoro, la retribuzione diretta e differita, l’inquadramento, l’orario, le ferie e la previdenza (sul medesimo argomento si veda: Corte d’Appello di Torino: i food-rider sono lavoratori autonomi cui vanno riconosciute alcune tutele tipiche della subordinazione).

Tuttavia, il Giudice rileva che, nel caso di specie, il suddetto obbligo di applicare le tutele del lavoro subordinato non sussiste in concreto, posto che l’azienda applicava un accordo collettivo - stipulato dai soggetti comparativamente più rappresentativi - che già regolava in maniera specifica il trattamento economico e normativo dei collaboratori parasubordinati, mediante la definizione di un complesso adeguato di regole e tutele.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso proposto dalla società, dichiarando legittimi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti con i lavoratori.

A cura di Fieldfisher