Stampa

Gig Economy: Riders fuori dal decreto dignità. Regolamentazione demandata all'autonomia collettiva


icona icona

Il 18 giugno si è svolto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'incontro con i rappresentanti delle principali aziende del food delivery che impiegano i riders per consegne a domicilio.

Nonostante la lotta alla precarietà resti uno dei quattro punti cardine del “ Decreto Dignità “, annunciato dal Ministro Di Maio, l’incontro rappresenta un momentaneo cambio di strategia da parte del Dicastero del Welfare nel tentativo di regolare e tutelare maggiormente i lavoratori delle piattaforme digitali, attraverso un accordo tra parti sociali traducibile nel primo contratto nazionale di settore.

L’inversione di tendenza era stata registrata già nei giorni precedenti all’incontro, quando la diffusione del “disegno di legge sul lavoro subordinato tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi” aveva suscitato reazioni piuttosto aspre soprattutto da parte della multinazionale tedesca Foodora, arrivata addirittura a dover paventare l’abbandono dell’Italia qualora si fosse dato seguito alla bozza di testo legislativo ( si ricorda che proprio Foodora è stata coinvolta nel contenzioso sfociato nella sentenza n. 778 del 07.05.2018 del Tribunale di Torino che ha successivamente portato all’attenzione dell’opinione pubblica il caso rider ).

L’incontro ha sancito la momentanea esclusione delle norme sulla tutela dei riders dal “ decreto dignità “ e ha lasciato alle parti sociali il compito di trovare una soluzione. Il decreto, dunque, resta in stand-by e, se non si dovesse arrivare ad un’intesa, potrà avere nuovamente seguito. La proposta di legge, per il momento sottoposta ad un sommario vaglio delle parti sociali, rappresenta comunque, insieme alla carta dei diritti del lavoro digitale nel contesto urbano, un indirizzo per i futuri contenuti dell’ipotesi d’accordo. Guardando più da vicino ai temi cruciali della proposta legislativa:

ART. 1 – PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO:

Il disegno di legge si propone innanzitutto di risolvere la spinosa questione relativa alla natura subordinata o autonoma dei rapporti di lavoro atipici mediante piattaforme informatiche. La bozza considera la prestazione del lavoratore digitale come subordinata ed infatti:

“E’ subordinata anche la prestazione di attività chiesta e remunerata direttamente da un terzo e resa personalmente nei suoi confronti qualora il datore di lavoro, anche per il tramite di programmi informatici o applicazioni digitali e a scopo di lucro, realizzi un’intermediazione tra lavoratore e terzo, altresì stabilendo o influenzando in modo determinante le condizioni e la remunerazione dello scambio. La natura subordinata resta ferma anche nell’ipotesi in cui il lavoratore renda la prestazione impiegando beni e strumenti nella propria disponibilità”……; “ a prescindere dalla titolarità degli strumenti attraverso cui è espletata la funzione”.

A riguardo, un possibile spunto di riflessione può provenire dal confronto con la definizione di “ lavoro agile “ o “ smart working ” (introdotta dall’art. 18 – L. 22 maggio 2017, n. 81 ), per il quale sono previste modalità di esecuzione particolari regolate da

“ un accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obbiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa ”

Dunque l’ordinamento giuridico ha già reso disponibile strumenti che consentono di risolvere il dibattito dell’inquadramento del lavoro digitale, riconducendo quest’ultimo nell’alveo del lavoro subordinato.

Sull’argomento leggi anche gli approfondimenti:

Alcune considerazioni sulla conciliazione vita – lavoro.
Lavoro agile, sicurezza e tutela assicurativa.
Dal telelavoro al lavoro agile: smart working nella legge e nella contrattazione collettiva.

A seguire, con ogni probabilità, verrà prevista anche l'abrogazione dell'art. 2 del d.lgs. 81/2015, ossia l'articolo del Jobs act che stabiliva i confini fra collaborazione e subordinazione.

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO:

Dovrà essere applicato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile all’attività prestata, o, in mancanza, ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria più affine.

ART. 3 – DIVIETO DI RETRIBUZIONE A COTTIMO:

Non sarà consentito retribuire a cottimo, in tutto o in parte le prestazioni di lavoro.

ART. 5 – INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’; FERIE; MALATTIE:

Prevista l’istituzione di un’indennità di disponibilità divisibile in quote orarie oltre al diritto a ferie, malattia e maternità.

ART 6 – DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE:

Non è consentito l’invio di comunicazioni da parte del datore, a mezzo di piattaforme digitali, applicazioni o altrimenti, per un periodo di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, decorrenti dall’ultimo turno di disponibilità completato. I contratti collettivi possono prevedere limiti più ampi delle undici ore di cui al comma precedente.

A cura della Redazione