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Decreto Dignità: Il regime transitorio previsto per il contratto a termine


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Le questioni sul regime transitorio relative alla disciplina dei contratti a termine e l'incertezza derivante dalle varie fasi dopo la conversione del decreto dignità. Alcuni chiarimenti sui 3 assetti normativi del contratto a termine attualmente applicabili ai rapporti in corso alla luce dei recenti aggiornamenti introdotti con il decreto dignità.


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Succede normalmente che, quando entra in vigore una nuova regolamentazione legislativa, sono già in essere rapporti costituiti in presenza di una legge precedente.

Questa è una eventualità che ancor più facilmente si verifica per i contratti di lavoro, la cui attuazione non è istantanea ma invece si protrae nel tempo.

Intorno a tale eventualità altrettanto normalmente ruotano questioni di diritto transitorio, che puntualmente si sono riproposte anche in occasione del decreto legge n. 87/2018 (d’ora in poi indicato come il decreto), fonte di varie modifiche alla regolamentazione legislativa dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per affrontare tali questioni con specifico riferimento ai contratti a termine, è utile distinguere 3 fasi, in cui sono stati in vigore 3 diversi insiemi normativi.

La prima fase è precedente al decreto e abbraccia anche il periodo, che è stato non brevissimo, intercorso fra la deliberazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale fase, pertanto, arriva fino al 13 luglio 2018 (compreso), data della Gazzetta ufficiale n. 161 che, per l’appunto, ha pubblicato il d.l.12 luglio 2018, n. 87 a suo tempo deliberato dal Consiglio di Ministri.

La seconda fase riguarda tutto il periodo in cui il decreto è stato in vigore come un decreto legge non ancora convertito in legge. Periodo che, in concreto, inizia il 14 luglio 2018 – data successiva alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale - e termina l’11 agosto 2018, data antecedente l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione in legge del decreto. Difatti, la legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto e, per espressa previsione del suo art. 1, comma 3, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta.

La terza fase - quella in cui il decreto legge è vigore con le modificazioni ad esso apportate dalla legge di conversione n. 96/2018 - è in atto a partire dal 12 agosto e resterà in atto fin quando, espressamente o tacitamente, non sopraggiungeranno eventuali modifiche e integrazioni.

Nel considerare quanto dal punto di vista delle normative applicabili vale in quest’ultima fase, giova avere altresì presente la precisazione contenuta nella “Avvertenza” riportata dalla stessa Gazzetta ufficiale n. 186/2018: “A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione”. Dunque, trova conferma che le previsioni del decreto n. 87/2018, modificate dalla legge di conversione e quelle aggiunte al decreto ugualmente dalla legge di conversione, hanno efficacia a partire dal 12 agosto 2018 (giorno - lo si ripete - successivo a quello di pubblicazione della l. n.96/2018 sulla Gazzetta).

Una volta individuate le tre anzidette fasi e i confini temporali che le circoscrivono, si è solo chiarito quali sono stati gli insiemi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo, senza avere ancora individuato i regimi giuridici applicabili ai contratti a termine e alle relative dinamiche (come proroghe e rinnovi) in relazione al momento in cui sono intervenuti o intervengono.

 

1.2. Le norme transitorie contenute nel decreto legge nella versione iniziale e in quella conseguente alla conversione in legge

Proprio perché le questioni che si pongono a seguito della successione di leggi riguardanti la stessa materia sono difficili da dipanare, il legislatore spesso inserisce nei nuovi provvedimenti legislativi degli specifici complessi di disposizioni (le norme transitorie) destinate a chiarire quali norme siano da applicare a situazioni e rapporti giuridici già in essere.

Nel caso di specie, una normativa in qualche modo riconducibile alla categoria delle norme transitorie è comparsa sia nel decreto legge nella versione iniziale - quella, per intenderci, in vigore dal 14 luglio all’11 agosto 2018 - che nella versione modificata dalla legge di conversione, in vigore a partire dal 12 agosto 2018.

In particolare, la normativa di carattere transitorio è prevista dall’art. 1, comma 2, del decreto, da considerare nella versione originaria e in quella successiva alla luce di questa premessa: l’art. 1, comma 2, interviene sull’efficacia intertemporale non di tutte le disposizioni del decreto ma solamente di quelle trattate dall’art. 1, comma 1, dello stesso decreto.

Ciò equivale a dire che l’art. 1, comma 2, concorre a decidere dell’applicazione nella nuova normativa (quella di cui all’art. 1, comma 1) relativamente a: -nuovo limite temporale (assoluto e per sommatoria): 24 mesi anziché 36; - causalità di proroghe e rinnovi; - numero di proroghe: 4 (non più 5).

Art. 1, comma2-versione originaria, operante dal 14 luglio:

a) la nuova normativa di cui art. 1, comma 1 si applica ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14 luglio);

b1) la predetta nuova normativa non si applica ai contratti stipulati entro il 13 luglio (d’ora in poi indicati come i contratti preesistenti);

b2) alle proroghe e ai rinnovi relativi ai contratti preesistenti si applica la nuova normativa (laddove intervengano dopo l’entrata in vigore del decreto).

Art. 1, comma2- dopo conversione, operante dal 12 agosto:

a) la nuova normativa di cui art. 1, comma 1 si applica ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14 luglio)

b) le nuove norme in tema di rinnovi e proroghe si applicano solo a partire del 1° novembre.

 

2. Le normative applicabili in particolare con riferimento ai contratti preesistenti.

Una volta preso atto del cambiamento della normativa transitoria di cui all’art. 1, comma 2, si deve altresì avere presente il principio che trova applicazione in merito alla sorte delle disposizioni, presenti in un qualsiasi decreto legge, che non vengono confermate dalla legge di conversione.

Il principio è questo: le disposizioni inizialmente presenti nel decreto, abrogate o sostanzialmente modificate dalla legge di conversione, risultano caducate ex tunc, ossia perdono efficacia dal momento in cui sono entrate in vigore a seguito della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (Cass. 11186/2015; Cass. 9386/2016; Cass. 5158/2018).

Se ne può trarre, nel nostro caso, la seguente conclusione: è caducata la disposizione contenuta nel decreto secondo la quale la nuova normativa era da subito applicabile anche alle proroghe e ai rinnovi relativi a contratti in preesistenti al 13 luglio.

Ne deriva che, fino al 31 ottobre, i contratti preesistenti restano in tutto soggetti alle vecchie regole per quanto riguarda profili trattati dall’ 1, comma 1.

Gli stessi contratti, a partire dal 1° novembre, saranno soggetti alle nuove regole in tema di rinnovi e proroghe.

Come si è più volte ripetuto, l’art. 1, comma 2, del decreto, ormai convertito in legge, interviene solamente con riguardo alle nuove diposizioni introdotte dall’art. 1, comma 1, del stesso decreto.

Esso non si riflette sui profili non trattati direttamente dall’art. 1, comma 1. Questo, ad esempio comporta che il contributo integrativo dello 0,5% in caso di rinnovo, previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto che sul puto ha travato conferma anche da parte della legge di conversione, è vincolante, per tutti i rinnovi, già dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo Fieldfisher