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Cassazione: senza la formazione l’apprendistato va trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato


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Con la sentenza n. 16571 del 22.06.2018, la Cassazione afferma che, in caso di mancata prova del requisito essenziale della formazione impartita al prestatore, il contratto d’apprendistato deve essere trasformato ab origine in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sullo stesso argomento si veda: Cassazione: apprendistato, mancato assolvimento degli obblighi formativi e relative sanzioni ex l. 196/1997).

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarata la nullità del contratto d’apprendistato stipulato con la società datrice e la trasformazione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte d’Appello, nell’accogliere la suddetta domanda, afferma che, pur non essendoci incompatibilità tra il contratto d’apprendistato e le mansioni assegnate al prestatore, difetta la prova del requisito essenziale dell’insegnamento professionale impartito all’apprendista al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.

Pertanto, per la sentenza, il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.

Ulteriormente, secondo i Giudici di legittimità, il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.

Ne consegue che in caso di mancata formazione e di conseguente difetto di tirocinio, venendo meno la causa dell'apprendistato, si deve ricondurre lo schema negoziale sin dall'origine in quello del contratto a tempo indeterminato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società datrice, confermando l’inquadramento previsto per il lavoratore dall’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher