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Cassazione: apprendistato, mancato assolvimento degli obblighi formativi e relative sanzioni ex l. 196/1997


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Con l’ordinanza n. 8564 del 06.04.2018, la Cassazione afferma che la sanzione della conversione del contratto di apprendistato, con conseguente decadenza dalle agevolazioni contributive per tutto il periodo di durata del contratto, debba irrogarsi solo qualora l'inadempimento datoriale abbia assunto un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente od inadeguata.

Il fatto affrontato

L’INPS, per mezzo di un verbale ispettivo, contesta alla società la decadenza dalle agevolazioni contributive relative a tre apprendisti, a causa della loro mancata partecipazione alla formazione esterna.
L’imprenditore impugna giudizialmente il suddetto verbale, sostenendo che la mancata partecipazione ai corsi di formazione professionale fosse dipesa da esclusiva scelta degli apprendisti stessi, che avevano dichiarato tale volontà al datore con specifica dichiarazione scritta.

L’ordinanza

La Cassazione, nel rispetto della ratio sottesa alla l. 196/1997 (ratione temporis applicabile), volta alla valorizzazione dei contenuti formativi ed all’effettività dell'addestramento tramite la creazione di un reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, invita ad un’analisi più approfondita della norma rispetto a quella operata nella sentenza di merito.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la verifica circa l'effettività dell'addestramento non può limitarsi a valorizzare il dato numerico o meramente formale, nel caso di una mancata minima frequenza ai corsi di formazione esterni, in fatto non preclusiva dell'obiettivo formativo.
Lo stesso metro di giudizio deve essere utilizzato, altresì, nella valutazione delle sanzioni, essendo inammissibile che inadempimenti solo formali o aventi comunque scarsa importanza comportino il totale azzeramento delle agevolazioni per l’intera durata del contratto di apprendistato.

Pertanto, continua la sentenza, la sanzione più severa, ossia la conversione del contratto di apprendistato con conseguente decadenza dalle agevolazioni contributive per tutto il periodo di durata del contratto, può essere irrogata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia assunto un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente od inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione, poi, trasfusi nel contratto.

Dunque, è il giudice di merito che deve stabilire, caso per caso, se l'atto abbia raggiunto lo scopo, ossia se la formazione, in qualunque modo impartita, abbia reso effettivamente utile il contratto di apprendistato o se, contrariamente, tale tipo di rapporto sia stato attivato al solo scopo di eludere l'obbligo contributivo pieno e ottenere i benefici contributivi corrispondenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’imprenditore, cassando con rinvio la sentenza impugnata, affinché la Corte d’Appello, applicando i suddetti principi al caso di specie, accerti l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte della società.

A cura di Fieldfisher