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Cassazione: la durata della somministrazione è una scelta aziendale insindacabile


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Con l’ordinanza n. 10726 del 17.04.2019, la Cassazione afferma che, a fronte della sussistenza di una causale effettivamente collegata ad un incremento dell'attività produttiva, deve essere considerato legittimo il contratto di somministrazione a termine nel quale sia stata prevista l'utilizzazione del lavoratore per un periodo inferiore rispetto alla durata dei picchi di produzione.

Il fatto affrontato

Il prestatore impugna giudizialmente i numerosi contratti di lavoro somministrato stipulati nell'arco temporale compreso fra il 09.06.2005 ed il 04.10.2008, chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che - nonostante fosse stata dimostrata l'effettiva ricorrenza delle causali - l'utilizzo del lavoratore era avvenuto per periodi più brevi rispetto ai dedotti picchi di più intensa attività produttiva.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, se sono confermati i picchi produttivi che giustificano il ricorso ad un termine di durata del rapporto, il periodo temporale di utilizzo del lavoratore rimane nella libera disponibilità del datore e non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice.

Secondo la sentenza, infatti, al giudice di merito compete unicamente una verifica sulla effettiva sussistenza delle esigenze aziendali poste a fondamento dell’apposizione del termine al contratto di somministrazione, mentre gli è precluso intervenire con una propria valutazione sulla durata dell'utilizzazione del lavoratore.

Per i Giudici di legittimità, non esiste un principio secondo cui alla durata delle ragioni aziendali invocate per giustificare l'apposizione del termine debba corrispondere un’identica durata del contratto di somministrazione.
È possibile, invero, che la somministrazione sia più breve rispetto alla arco temporale dei picchi produttivi manifestatisi in azienda, senza che ciò possa incidere sulla validità del contratto di lavoro somministrato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, stante la legittimità dei contratti di lavoro in somministrazione sottoscritti.

A cura di Fieldfisher