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Cassazione: il risarcimento in caso di nullità del termine, quando spetta?


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Con la sentenza n. 16052 del 14.06.2019, la Cassazione afferma che la tutela risarcitoria prevista dall’art. 32 della l. 183/2010 si applica soltanto nel caso in cui la sentenza dichiarativa della nullità del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro disponga anche la riammissione in servizio del dipendente.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con la società datrice nell'agosto 2012.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accolgono la predetta domanda, dichiarando che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino al dicembre 2012, data in cui la dipendente aveva rassegnato le proprie dimissioni.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l’azienda, sostenendo, tra le altre cose, la non debenza del risarcimento di cui all’art. 32, comma 5, della l. 183/2010.

La sentenza

La Cassazione - ritenendo fondato il motivo di ricorso avanzato dalla società - afferma, preliminarmente, che il danno forfettizzato previsto dal c.d. “collegato lavoro” copre soltanto il periodo intercorrente tra la scadenza del termine e la sentenza che ne accerta la nullità e che dichiara la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Per la sentenza ne consegue che, per poter essere riconosciuta la tutela risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, della l. 183/2010, sono necessari due presupposti:
1. l’esistenza di un periodo intermedio (tra la scadenza del termine e la sentenza) da risarcire;
2. la presenza di una sentenza che, oltre a dichiarare la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, disponga la riammissione in servizio del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, la ratio di tale assunto risiede nel fatto che il dipendente ha diritto ad essere risarcito solo se esiste un periodo in cui il rapporto di lavoro - ricostruito per effetto della sentenza dichiarativa della nullità del termine - avrebbe potuto proseguire.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, dal momento che la sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro non aveva disposto la riammissione in servizio della lavoratrice, a fronte della risoluzione del rapporto conseguente alle dimissioni dalla stessa rassegnate.

A cura di Fieldfisher