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Cassazione: distacco e somministrazione non rientrano nel computo del periodo necessario per la conversione a tempo indeterminato


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Con l’ordinanza n. 7413 del 17.03.2020, la Cassazione afferma che nel periodo di 36 mesi, il cui superamento determina l’illegittimità del contratto a termine, non può rientrare il lavoro svolto in regime di distacco o somministrazione.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di aver lavorato alle dipendenze della stessa società per un lasso temporale superiore ai 36 mesi, in forza di due contratti a tempo determinato, di un contratto di somministrazione e di un periodo di distacco.

L’ordinanza

La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 12 delle preleggi è necessario interpretare le norme secondo il significato letterale delle parole usate dal legislatore, in ossequio al principio generale secondo cui “in claris non fit interpretatio”.

Per la sentenza, la norma da porre alla base della decisione nel caso di specie è l’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. 368/2001, che prevede la conversione del contratto a termine nel caso in cui il lavoratore abbia svolto la propria attività alle dipendenze del medesimo datore per più di 36 mesi.

Secondo i Giudici di legittimità, non v’è dubbio, dunque, che debbano escludersi, dal computo dei 36 mesi, i periodi in cui il lavoratore abbia operato come dipendente presso terzi, non potendosi equiparare alla nozione legale di datore quella di utilizzatore delle prestazioni lavorative fornite da terzi, distaccanti o somministratori che siano.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, dal momento che, nel computo dei 36 mesi, non risultava utilizzabile il periodo di lavoro prestato in forza dei contratti di distacco e somministrazione, essendo stati gli stessi stipulati con due datori diversi da quello nei cui confronti era chiesta la riammissione in servizio.

A cura di Fieldfisher