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Cassazione: condizioni di validità della causale sostitutiva dei lavoratori assenti nella somministrazione


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Con l’ordinanza n. 3463 del 06.02.2019, la Cassazione afferma che, ai fini della legittimità di un contratto di lavoro somministrato, la causale inerente la sostituzione di personale assente deve essere considerata specifica, laddove l’utilizzatore, pur non indicando i nominativi dei lavoratori diretti da sostituire, faccia riferimento alle mansioni ed al reparto interessati.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone domanda giudiziale diretta a far accertare l’illegittimità dei plurimi contratti di lavoro somministrato stipulati con due distinte società al fine di svolgere la propria prestazione presso la medesima azienda utilizzatrice.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo che la causale dei contratti - "sostituzione di personale assente" - fosse sufficientemente specifica trattandosi di un contesto aziendale complesso.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, per i contratti di lavoro somministrato a termine stipulati nelle realtà aziendali complesse - in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma piuttosto ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta - non è necessaria l'indicazione del nominativo della persona da sostituire, qualora l'esigenza sostitutiva risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi, che devono essere tali da consentire il controllo di una reale esigenza aziendale di assumere temporaneamente.

Secondo i Giudici di legittimità, il lavoratore assunto con somministrazione a termine non deve, poi, essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del dipendente assente, atteso che la sostituzione va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa.
Pertanto, per la sentenza, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore somministrato, mediante i più opportuni spostamenti interni.
Ne consegue che deve essere considerata legittima la realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, a condizione che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ritiene legittima la causale apposta agli impugnati contratti di lavoro somministrato, respingendo, per l’effetto, il ricorso proposto dal prestatore.

A cura di Fieldfisher