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INPS – Mess. n. 4271 del 16.11.2018 : Malattia e trasferimento all’estero


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Con il mess. n. 4271 del 16.11.2018 , l’ INPS divulga alcune indicazioni riguardanti l’erogazione dell’indennità di malattia in caso di trasferimento del lavoratore in paesi dell’Unione Europea.

Nella particolare circostanza in cui il lavoratore venga trasferito durante il periodo di malattia, l’ INPS aveva stabilito che l’erogazione dell’ indennità fosse subordinata ad apposita autorizzazione al trasferimento emessa dall’ Istituto ( circ. n. 192 del 7.10.1996 ), al fine di evitare i maggiori costi derivanti dal rischio di aggravamento delle condizioni di salute.

Dopo più di 20 anni dalla circolare del ’96, il quadro regolatorio è profondamente mutato. La diffusione di norme che incoraggiano la libera circolazione dei lavoratori negli Stati Membri ha reso opportuni dei chiarimenti, offerti per l’appunto con il mess. n. 4271 del 16.11.2018 .

Per l’erogazione dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà effettuare una comunicazione ad hoc per consentire all’ INPS di effettuare le necessarie valutazioni medico legali sulla convenienza o meno al mutamento del luogo di lavoro.

Al lavoratore che intenda procedere nonostante la valutazione negativa dell’INPS, verrà applicata la sospensione del diritto all’indennità economica di malattia, poiché il trasferimento stesso viene considerato un evento idoneo a pregiudicare il normale decorso della malattia.

Fonte: INPS