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INPS – Mess. n. 327 del 21.01.2022 : Congedo parentale Covid-19 – presentazione delle domande


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Con mess. n. 327 del 21.01.2022 l’ INPS riepiloga e fornisce ulteriori istruzioni in merito alla Congedo Parentale Covid-19. Lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’ INPS, nonché gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, potranno presentare le domande seguendo le istruzioni fornite dal messaggio. 

LA COPERTURA TEMPORALE : 

Il Congedo parentale SARS CoV-2 era stato inizialmente introdotto dal Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 137 ( cd. Decreto Ristori ), convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 172 , e reso operativo dal 9 novembre 2020. L’iniziale scadenza della misura, che sarebbe andata a coincidere con lo stato di emergenza – fissato al 31 marzo 2021 – è stata prorogata dal Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 , fino al 30 giugno 2021. Da ultimo il DL 24 dicembre 2021 n. 221 ( cfr. mess. n. 74 del 8.01.2022 ), in linea con lo slittamento del termine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, ha prorogato ulteriormente la misura ( L’ Istituto ha reso note le istruzioni in materia con la circ. n. 189 del 17.01.2022 e con il mess. n. 4564 del 21.12.2021 ). 

CHI PUO’ FARNE RICHIESTA ? 

Il “ Congedo parentale covid-19 ” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. 

Per la cura di figli con disabilità, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il congedo parentale può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale. 

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni il congedo non è coperto da alcun indennizzo. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA ? 

Previste procedure distinte a secondo che il richiedente sia inquadrato come lavoratore autonomo o subordinato. La procedura per i lavoratori dipendenti, disponibile sul sito dell’INPS, prevede la presentazione della domanda solo in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 

  • tramite il portale web dell'Istituto inps.it, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

Per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, anche in questo caso la domanda relativa al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 

  • portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario: 

  1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
  2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
  3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
  4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Il Congedo parentale SARS CoV-2, e connessa procedura di presentazione delle domande, è da tenere distinto dal Congedo parentale disciplinato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Con quest’ultimo è prevista la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici alle dipendenze di datori di lavoro privati e pubblici di astenersi dal lavoro fino al compimento dei 12 anni di età del bambino, godibili anche congiuntamente e su base oraria, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, elevabili ad 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.