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DL 24 dicembre 2021 n. 221 : Proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 24 dicembre 2021, n 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". 

Il Decreto Legge ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione 31 gennaio 2020. 

Durata delle certificazioni ( art. 3 ) - Il DL 24 dicembre 2021 n 221 stabilisce la nuova validità della certificazione verde COVID-19 che è di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui che ha validità di sei mesi (precedentemente erano nove) a decorrere dall'avvenuta guarigione. 

Dispositivi di protezione ( art. 4 ) - Dal 25 dicembre (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 gennaio 2022, il DL 24 dicembre 2021 n 221 introduce l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto trova applicazione anche in zona bianca. Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. 

Consumo di cibi e bevande ( art. 5) - Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. 

Ad essere prorogati alla medesima data della cessazione dello stato di emergenza sono i termini di scadenza di altre previsioni della normativa emergenziale in materia di lavoro tra le quali : 

• La procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working ( art. 16 ) senza la previsione di accordi con i singoli lavoratori come previsto dalla disciplina ordinaria ; 

• Le tutele per i lavoratori fragili ( art. 17 ) con il diritto a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diverse mansioni ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche in remoto comunque, non oltre il 28 febbraio 2022 ( l’art. 17 del DL 26 dicembre 2021 n. 221, proroga le disposizioni dell'art. 26, comma 2-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 , c.d. Decreto Cura Italia ) . Non è stata prorogata invece l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero con relativa indennità qualora l'attivtà non possa essere svolta in smart working.

• La fruizione dei congedi parentali , a favore dei lavoratori genitori di figli minori di 16 anni, nelle ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza, di infezione da covid-19 o di quarantena, indennizzati al 50% della retribuzione sino a 14 anni di età del figlio. L'assenza per quarnatena o permanenza domiciliare non è più equiparata alla malattia con la non computabilità ai fini del periodo di comporto.

Il Decreto Legge contiene anche ulteriori provvedimenti di rilievo, tra i quali risulta l’approvazione del decreto legislativo che istituisce l’ assegno unico e universale in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. L'assegno consiste in un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la loro condizione economica, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Fonte: DL 24 dicembre 2021 n 221