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Corte di Giustizia Europea: il rapporto tra i congedi speciali retribuiti ed i periodi di riposo settimanale e ferie


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Con la sentenza emessa, il 04.06.2020, nella causa C-588/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che i lavoratori non possono fruire dei congedi speciali retribuiti, che consentono loro di assentarsi dal lavoro al fine di rispondere a determinate esigenze o obblighi che richiedono la loro personale presenza, se questi ultimi si presentano in giorni di riposo settimanale o di ferie.

Il fatto affrontato

Alcune organizzazioni sindacali spagnole ricorrono giudizialmente avverso un gruppo di società a seguito di una diatriba inerente alle condizioni di applicazione dei congedi speciali retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro per far fronte ad esigenze ed obblighi determinati.
La Corte Centrale spagnola, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se - alla luce degli artt. 5 e 7 della Direttiva 2003/88 (relativa ai periodi di riposo settimanale ed alle ferie annuali) - la normativa nazionale debba consentire ai dipendenti di recuperare le giornate di permesso se gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite.

La sentenza

La Corte di Giustizia afferma, preliminarmente, che l’obiettivo della Direttiva 2003/88 è quello di fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti mediante un ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario lavorativo.
Detta normativa è, dunque, volta a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo e di pausa e prevedendo un limite massimo per la durata della settimana lavorativa.

Ciò premesso, secondo i Giudici, i giorni di congedo speciale concessi al fine di consentire ai lavoratori di rispondere ad esigenze od obblighi determinati, non rientrano nell’ambito di applicazione della predetta Direttiva, ma piuttosto sono riconducibili all’esercizio, da parte di uno Stato membro, delle proprie competenze.

Per la sentenza, ne consegue che i citati congedi speciali retribuiti sono indissolubilmente connessi all’orario di lavoro, dal momento che mirano unicamente a consentire ai dipendenti di assentarsi dal servizio al fine di rispondere a determinate esigenze od obblighi che richiedono la loro personale presenza.
Pertanto, i prestatori non hanno diritto a fruire di detti permessi se le esigenze sottese agli stessi si presentano in giornate non lavorative.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara, dunque, che “gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli”.

A cura di Fieldfisher