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Corte di Giustizia Europea: il congedo parentale spetta anche al genitore che non lavorava al momento della nascita del figlio


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Con la sentenza emessa, il 25.02.2021, nella causa C-121/19, la Corte di Giustizia afferma che, ai fini del riconoscimento del congedo parentale, è legittima la condizione che prevede una certa anzianità lavorativa, mentre risulta illegittima quella che richiede lo status di lavoratore al momento della nascita del figlio.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente avverso la decisione della Cassa per il Futuro dei Minori del Lussemburgo, che aveva rigettato la sua domanda finalizzata ad ottenere il congedo parentale per occuparsi dei figli, in quanto al momento della loro nascita la stessa non lavorava.
Il Giudice lussemburghese, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se la predetta risposta dell’Ente interessato sia contraria o meno alle clausole dell'accordo quadro sul congedo parentale, allegato alla Direttiva 96/34/CE.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime dell’accordo comunitario richiamato dal Giudice rimettente.

Per la sentenza, in particolare, gli Stati membri e le parti sociali possono legittimamente subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa che non può, comunque, superare un anno.

Diversamente, secondo i Giudici, è illegittima la clausola che richiede, ai fini della concessione del congedo, la condizione di essere impiegato al momento della nascita del figlio.
In questo caso, infatti, escludere i genitori che non lavoravano al momento della nascita o dell'adozione del proprio figlio equivarrebbe a limitare il diritto degli stessi alla possibilità di fruire di un congedo parentale in un momento successivo della loro vita in cui - svolgendo nuovamente un'attività lavorativa - ne avrebbero bisogno per conciliare le loro responsabilità familiari e professionali.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara contraria all'accordo quadro sul congedo parentale, allegato alla Direttiva 96/34/CE, la condizione richiesta dalla norma lussemburghese.

A cura di Fieldfisher