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Cassazione: quando i giorni festivi vengono computati nel periodo di congedo parentale


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Con l’ordinanza n. 15633 del 22.07.2020, la Cassazione afferma che i giorni festivi devono essere computati come periodo di fruizione del congedo parentale solo nell’ipotesi in cui il dipendente si astenga dal lavoro nel giorno immediatamente precedente ed in quello successivo.

Il fatto affrontato

Due lavoratori, coniugati ed entrambi dipendenti della stessa società, ricorrono giudizialmente avverso detta azienda, al fine di ottenere il ricalcolo delle giornate di congedo parentale fruite in maniera frazionata per l’assistenza dei loro due figli.
A fondamento della domanda, i medesimi deducono che parte datoriale aveva erroneamente considerato come giorni di fruizione del suddetto congedo, e non invece come riposo o festività, i sabati, le domeniche ed i giorni festivi cui seguiva la ripresa dell'attività lavorativa ovvero posti tra due periodi di congedo.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il congedo parentale ha natura di diritto potestativo liberamente esercitabile dal genitore, che - in virtù delle norme costituzionali che forniscono la tutela della famiglia (artt. 30 e 31 Cost.) - può fruirne nel modo che ritiene più opportuno.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che - ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale - si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nell’ipotesi in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo.

Per la sentenza, l’utilizzo del congedo in prossimità dei week-end o delle festività rappresenta solo una modalità con la quale il genitore può esercitare il proprio diritto e non integra un comportamento di per sé abusivo.
L'abuso del congedo, infatti, non può essere accertato tenendo conto esclusivamente del periodo in cui il lavoratore ne gode, ma può aversi solo se lo stesso è utilizzato in relazione a finalità diverse rispetto a quelle per le quali è stato istituito.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando il ricalcolo delle giornate di congedo effettuato dall’impugnata pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher