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Cassazione: niente permessi studio per il lavoratore-studente fuori corso


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Con la sentenza n. 19610 del 18.09.2020, la Cassazione afferma che i permessi studio, finalizzati alla frequentazione delle lezioni ed alla preparazione degli esami, spettano soltanto per il periodo di durata legale del corso di laurea.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dei permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio, anche oltre la durata prevista per il corso di laurea cui era iscritto.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo che la concessione dei predetti permessi fosse limitata al solo periodo di frequenza nell'ambito degli anni di durata legale del corso di studi.

La sentenza

La Cassazione - nel confermare quanto stabilito dalla Corte d’Appello - ritiene non condivisibile il motivo di gravame interposto dal lavoratore, secondo cui i permessi spetterebbero anche oltre la durata normale del percorso di studi, essendo finalizzati alla frequentazione delle lezioni ed alla preparazione degli esami, attività entrambe consentite anche agli studenti universitari “fuori corso”.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, presupposto essenziale per la fruizione dei permessi è la frequenza di corsi di studio universitari, attività chiaramente limitata al numero di anni previsti per il corso legale di studi.

Per la sentenza, invero, una conclusione opposta a quella anzidetta comporterebbe una compromissione eccessiva del diritto del datore di lavoro alla prestazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la non debenza dei permessi a fronte dello status di studente “fuori corso”.

A cura di Fieldfisher