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Cassazione: lecito frequentare corsi di formazione nei giorni di permesso ex lege 104/1992


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Con l’ordinanza n. 23434 del 26.10.2020, la Cassazione afferma che non integra abuso del diritto la condotta del dipendente che, nei giorni di fruizione dei permessi ex lege 104/1992, frequenta corsi di formazione tesi ad una migliore cura del familiare assistito.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, dalla stessa fruiti per assistere il padre affetto dal morbo di Alzheimer.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che nella giornata oggetto di contestazione, la dipendente non si era recata presso l’abitazione del genitore per attendere ad un incontro di formazione/informazione sul malato neurologico.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che in base alla ratio sottesa all’art. 33 della L. 104/1992, l’assenza dal lavoro per fruizione dei permessi previsti dal comma 3 è legittima solo in presenza di un’attività di assistenza al familiare disabile.

Per la sentenza, detta assistenza può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché effettuate nell’interesse del familiare assistito.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, si integra la fattispecie dell’abuso del diritto – lesiva dei principi di correttezza e buona fede – solo nell’ipotesi in cui il dipendente si avvalga di detto beneficio per attendere ad esigenze estranee agli interessi del parente disabile.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, avendo la lavoratrice – nella giornata oggetto di contestazione – frequentato un corso finalizzato ad un migliore accudimento del padre.

A cura di Fieldfisher