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Cassazione: durante i permessi ex lege 104 si può attendere ad attività estranee all’assistenza del congiunto disabile?


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Con l’ordinanza n. 7306 del 13.03.2023, la Cassazione afferma che non si ravvisa alcun abuso del diritto nei casi in cui il lavoratore in permesso ex lege 104/1992, svolga l'attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni dei congiunti in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a causa dell’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992, per finalità estranee all'assistenza dei genitori disabili.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non decisivi gli intervalli di tempo (di circa due ore) dedicati ad attività esulanti l’assistenza dei genitori e, nello specifico, alla lettura di libri presso i giardini pubblici.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il permesso retribuito previsto dalla L. 104/1992 è uno strumento di politica socio-assistenziale, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave.

Secondo i Giudici di legittimità, la ratio sottesa alla norma non è quella di prevedere una esatta coincidenza temporale tra la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza in coincidenza con l'orario di lavoro, ma è quella di concedere il godimento del permesso in maniera funzionale rispetto alle necessità, gli oneri e gli incombenti che connotano l'attività di assistenza delle persone disabili in condizioni di gravita.

Per la sentenza, ciò significa che – durante la fruizione del permesso – non viene imposto al lavoratore un sacrificio totale delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, dovendo piuttosto essere salvaguardata la chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile.

Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher