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Cassazione: condizioni di legittimità del licenziamento per abuso dei permessi sindacali


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Con l’ordinanza n. 26198 del 06.09.2022, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che usa impropriamente i permessi sindacali anche per una sola giornata, venendo in rilievo non tanto la mera assenza quanto un vero e proprio abuso del diritto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per indebita fruizione di una giornata di permesso sindacale, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla carica ricoperta.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che la condotta addebitata al ricorrente dovesse essere ricondotta non alla fattispecie dell’assenza ingiustificata, ma a quella ben più grave dell’abuso del diritto.

L’ordinanza

La Cassazione non ritiene di poter aderire alla censura mossa alla pronuncia di merito da parte del lavoratore, secondo cui la condotta ascrittagli non sarebbe passibile di licenziamento in quanto riconducibile all’ipotesi di assenza ingiustificata inferiore ai 5 giorni, punita dal CCNL con una sanzione conservativa.

Per la sentenza, infatti, la qualificazione della condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l'accertamento della concreta vicenda, venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del prestatore connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali.

Secondo i Giudici di legittimità, questo esclude la riconducibilità della condotta alla norma collettiva che punisce con sanzione conservativa l’assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher