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Cassazione: non è sufficiente l’informazione di garanzia per far decorrere il termine per la contestazione disciplinare


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Con la sentenza n. 9313 del 07.04.2021, la Cassazione afferma che non basta l’informazione di garanzia emessa nei confronti del pubblico dipendente per far decorrere il termine per la contestazione disciplinare, dal momento che detto atto non contiene una notizia circostanziata dell’illecito tale da consentire all’amministrazione di formulare l’incolpazione e da garantire al lavoratore un effettivo diritto di difesa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dall’Ente datore, deducendo la violazione del principio di tempestività ed immediatezza della contestazione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo tardiva l’instaurazione del procedimento disciplinare in data 07.11.2020, a fronte di un’informazione di garanzia emessa dalla Procura nei confronti del dipendente il 18.05.1998 e già caratterizzata da un contenuto puntuale in merito all'illecito addebitato al lavoratore, che avrebbe consentito al datore di compiere i necessari approfondimenti istruttori per pervenire alle proprie autonome valutazioni.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, ai fini di una contestazione inerente alla commissione di un reato da parte di un dipendente, è necessaria una notizia circostanziata dell'illecito ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso.

Per la sentenza, infatti, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere.

Secondo i Giudici di legittimità, le suddette caratteristiche di certezza non possono essere rinvenute esclusivamente nel contenuto, per quanto puntuale, di una informazione di garanzia, che è un atto che prelude ad una attività successiva di indagine e non ne presuppone alcuna già svolta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, ritenendo tempestiva la contestazione (del 07.11.2020) rispetto alla data del rinvio a giudizio (06.10.2000), momento di conoscenza della notizia certa da parte dell’Ente datore.

A cura di Fieldfisher