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Cassazione: la PA può sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale


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Con la sentenza n. 12662 del 13.05.2019, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55-ter, comma 1, d. Igs. 165/2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla Pubblica Amministrazione, che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di una Provincia, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver usufruito dei permessi retribuiti, ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e della L. 104/1992, per l'assistenza alla madre, in realtà assistita da altro fratello.
Nello specifico, il medesimo deduce la tardività della contestazione, a fronte della durata del procedimento disciplinare aperto a suo carico dall’Ente datore superiore ai 120 giorni, previsti, quale termine ultimo, dall’'art. 55-ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001.
Nel costituirsi in giudizio, la Regione - subentrata ex lege alla Provincia - eccepisce l’infondatezza delle tesi propugnata dal lavoratore, sostenendo che il predetto termine non era stato affatto superato, visto che il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa degli esiti del processo penale instaurato sui medesi illeciti.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, il principio di tendenziale autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, che implica che la Pubblica Amministrazione non sia obbligata a sospendere l’iter interno in attesa del pronunciamento di una sentenza da parte della magistratura.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità permane in capo alla PA la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse, nell'interesse del buon andamento dell’amministrazione ed in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità dell’accertamento o di insufficienza degli elementi disponibili.

D'altro canto, osserva la sentenza, il dipendente non subisce pregiudizi dalla sospensione del procedimento disciplinare, in quanto egli si vede assicurato ex ante un accertamento più accurato, potendo altresì continuare a percepire medio tempore la retribuzione piena.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, a fronte del corretto modus operandi tenuto dalla Provincia datrice, rigetta il ricorso presentato dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher