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Cassazione: la formazione va svolta durante l’orario di lavoro


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Con l'ordinanza n. 30907 del 29.11.2018, la Cassazione afferma che, anche quando la formazione è strettamente necessaria alla prestazione dovuta dal dipendente, lo svolgimento della relativa attività non può che avvenire durante il servizio, rientrando pur sempre nel più ampio concetto di attività lavorativa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, macchinista presso una società di trasporto ferroviario, impugna giudizialmente la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni, irrogatagli per non aver effettuato l'aggiornamento studiando alcune pubblicazioni indispensabili per poter condurre determinati treni.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce di non aver ritirato tali pubblicazioni, essendo stato assente dal lavoro per malattia e fruizione di permessi sindacali.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello afferma che l'attività di aggiornamento professionale, anche realizzata attraverso la lettura di documentazione strettamente funzionale alla prestazione di lavoro, rientra nel più lato concetto di attività lavorativa.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, la predetta attività formativa non può che essere svolta in orario di lavoro, spettando al datore, laddove la contrattazione collettiva non disponga nulla in merito, stabilire con quali modalità va organizzato il tempo di lavoro dedicato a tale adempimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ritiene illegittima la pretesa della società per cui il dipendente aveva l’onere di eseguire l’attività formativa fuori dall’orario di servizio, annullando, conseguentemente, la sanzione disciplinare al medesimo comminata.

A cura di Fieldfisher