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Cassazione: il principio del contraddittorio nel procedimento disciplinare


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Con la sentenza n. 16598 del 20.06.2019, la Cassazione afferma la legittimità delle indagini preliminari del datore volte ad acquisire elementi necessari per verificare la configurabilità di un illecito ed attuate inaudita altera parte, dal momento che il principio del rispetto della regola del contraddittorio governa esclusivamente l'ambito del procedimento disciplinare che inizia con la contestazione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli, deducendo la lesione del proprio diritto di difesa per non aver potuto interloquire con la società già nella fase di accertamento della condotta illecita antecedente alla contestazione.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che conditio sine qua non per l’irrogazione di una sanzione disciplinare è l’instaurazione di un procedimento, caratterizzato dal contraddittorio, in cui il lavoratore possa esercitare al meglio il proprio diritto di difesa una volta venuto a conoscenza della contestazione mossagli.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il principio del rispetto della regola del contraddittorio governa esclusivamente l'ambito del procedimento disciplinare, in quanto essenziale presupposto di irrogazione di qualsivoglia sanzione.

Per la sentenza non devono, invece, ritenersi illegittime le indagini preliminari del datore volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare e ad identificarne il responsabile.
Le stesse attengono, infatti, ad un momento ancora anteriore alla fase procedimentalizzata, rispetto alla quale non vigono le garanzie, prevista dall'art. 7, L. 300/1970, di audizione a difesa del lavoratore interessato da tali verifiche.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - non ritenendo sussistente alcuna lesione del diritto di difesa del lavoratore - respinge il ricorso dal medesimo presentato e conferma la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher