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Garante Privacy : Vaccinazioni nei luoghi di lavoro – indicazioni per la realizzazione dei piani e del trattamento dati


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Come noto la realizzazione dei piani vaccinali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 / COVID-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal “ Protocollo Nazionale per la realizzazione dei paini aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro “, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governi e dalle parti sociali, e dalle allegate “ Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 / COVID-19 nei luoghi di lavoro “

La piena attuazione e implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, dipendono da una serie di fattori contingenti, primo fra tutti la disponibilità dei vaccini al momento mancanti, e di scelte organizzative ancora non del tutto definite. Stando alle dichiarazioni del commissario Francesco Paolo Figliuolo rilasciate nei giorni scorsi, le vaccinazioni dovrebbero partire per i primi di giugno e verranno organizzate in base ad una griglia di priorità, definita dal Ministero del Lavoro di concerto con l’ INAIL, che darà la precedenza a quelle imprese che impiegano i lavoratori più a rischio di contagio. 

L’ INAIL ha infatti impiegato la classificazione del rischio COVID secondo parametri di esposizione, prossimità e aggregazione già utilizzati per le riaperture nell’aprile del 2020. Sono stati poi utilizzati i dati del monitoraggio delle denunce di infortunio da Covid-19 aggiornate periodicamente dall’ INAIL e disponibili fino al 31 marzo oltre a quelli del monitoraggio epidemiologico, analizzando i focolai nei vari contesti produttivi.

Il Garante Privacy, con provvedimento 198 del 13 maggio 2021, ha pubblicato nel frattempo un documento di indirizzo con il quale vengono fornite una serie di indicazioni generali per il trattamento dei dati personali nell’ambito dei piani vaccinali. 

Quello della riservatezza è infatti una questione da non sottovalutare sotto il profilo organizzativo e più strettamente attuativo del protocollo. Il documento, in linea di continuità con la posizione assunta dal Garante in altre occasioni, individua proprio nella titolarità del trattamento dati, attribuita al medico competente, il principale elemento di garanzia per coloro che si sottopongono alle vaccinazioni. L’evoluzione del quadro nazionale ha, infatti, confermato la centralità della figura del medico competente nel contrasto al COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

Il documento, sulla falsa riga di quanto previsto dal protocollo, fornisce le seguenti raccomandazioni : 

Raccolta adesioni e prenotazione delle dosi: 

• Il datore di lavoro dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal professionista sanitario e non dovranno essere presenti elementi in grado di rilevare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa;
• Il piano dovrà indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa;
• Nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie private ovvero, in assenza del medico competente, alle strutture territoriali dell’Inail, lo stesso adotterà iniziative per consentire ai dipendenti, qualora intendano aderire all’iniziativa, di rivolgersi direttamente alle predette strutture. 

Pianificazione delle vaccinazioni :

• Il datore di lavoro potrà fornire al medico competente criteri in ordine alle modalità di programmazione, senza però trattare di dati personali relativi alle adesioni; 

Somministrazione e registrazione del vaccino : 

• Gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale;
• Nei luoghi prescelti dovrebbero essere adottate misure volte garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità. 

Giustificazione assenze : 

• Per la giustificazione delle assenze, laddove richiesta, andrà predisposta un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici dalla quale sia impossibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta, nonostante l’equiparazione all’orario di lavoro del tempo necessario per vaccinarsi non renda la giustificazione strettamente necessaria.  

ACDR