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Cassazione: per quantificare le differenze retributive il giudice può rifarsi anche ad un CCNL non applicabile al rapporto


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Con la sentenza n. 3137 del 01.02.2019, la Cassazione afferma che il giudice di merito, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al CCNL da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella prevista da un altro contratto di categoria non direttamente applicabile al rapporto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di una emittente televisiva, inquadrato come operatore televisivo, ricorre giudizialmente contro la società datrice al fine di richiedere le differenze retributive, sostenendo di svolgere attività giornalistica in senso stretto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda sul presupposto che il ricorrente fornisce un apporto originale nella mediazione fra notizia e diffusione della conoscenza ed applica, ai fini della quantificazione delle differenze, il contratto collettivo dei giornalisti.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, in ipotesi di richiesta di differenze retributive da parte di un lavoratore non correttamente inquadrato, è possibile una liquidazione equitativa della somma spettante al prestatore in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 Cost.
Per i Giudici di legittimità, ai fini della corretta quantificazione, è possibile utilizzare quali parametri di riferimento anche i contratti collettivi che pur non essendo applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio, siano più attinenti al reale svolgimento della prestazione.

Secondo la sentenza, infatti, il giudice di merito, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al CCNL da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive, sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile, deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost.
Ne consegue che, di detti CCNL non applicabili direttamente il giudice può avvalersi per determinare i diritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società datrice, confermando la correttezza della quantificazione delle differenze retributive, così come elaborata dall’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher