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Cassazione: non matura la tredicesima il dipendente che usufruisce del congedo per l’assistenza di un disabile


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Con l’ordinanza n. 24206 del 02.11.2020, la Cassazione afferma che l'esclusione della computabilità dei congedi parentali per l'assistenza ai disabili, ai fini della maturazione della tredicesima, risulta legittima e non crea alcuna discriminazione.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere, dalla PA datrice, il pagamento delle quote di tredicesima maturate nel periodo di fruizione del congedo, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, richiesto per assistere il figlio minore malato di leucemia.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 - prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 119/2011 - rinviava alle regole sul trattamento economico di maternità, solo in ordine alle modalità di pagamento del congedo e non anche alla portata giuridica ed economica dello stesso.

Per la sentenza, infatti, la ratio sottesa a detto richiamo è confermata anche dalla formulazione attuale della normativa, che prevede testualmente che il congedo fruito per l’assistenza di congiunti disabili “non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”.

Secondo i Giudici di legittimità, detto diverso regime previsto tra i due congedi non ingenera una discriminazione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la diversità dei presupposti fattuali degli istituti giustifica il differente esercizio della discrezionalità legislativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla pubblica dipendente, confermando la non debenza dei ratei di tredicesima richiesti.

A cura di Fieldfisher