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Cassazione: illegittimo il regolamento dell’ente che deroga al contratto collettivo


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Con la sentenza n. 19192 del 14.06.2022, la Cassazione afferma che i regolamenti organizzativi ed attuativi adottati dagli Enti locali sono illegittimi ed inefficaci qualora, nel disciplinare i rapporti di lavoro, si occupino di materie riservate alla legge o alla contrattazione collettiva nazionale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento della indennità di posizione organizzativa quale responsabile di settore, non corrispostagli a causa dell’assenza dal servizio eccedente i trenta giorni consecutivi.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune datore rileva che la mancata erogazione trova fondamento nelle statuizioni contenute nel regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
La Corte d’Appello accoglie la domanda spiegata dal dipendente, sul presupposto che la disciplina del trattamento economico è riservata alla contrattazione collettiva senza delega alcuna alla potestà regolamentare dell’ente locale.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la PA con i propri atti unilaterali, quali i regolamenti, non può disciplinare i rapporti di lavoro dei dipendenti, essendo detta materia di competenza della legge e della contrattazione collettiva.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, il diritto a percepire la retribuzione di posizione organizzativa dipende dalle ragioni dell’assenza e dalla relativa disciplina economica, anche alla luce del fatto che la stessa si compone oltre che di una retribuzione di posizione anche di una retribuzione di risultato.

In particolare, trattandosi di trattamento accessorio, lo stesso - per la sentenza - è dovuto in caso di assenza dovuta a malattia professionale o infortunio sul lavoro, non spettando, invece, né nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia (ex art. 71, DL 112/2008) né tantomeno in caso di aspettativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del Comune, affermando la non debenza della richiesta indennità di posizione organizzativa per il periodo in cui il lavoratore era assente in virtù di una aspettativa non retributiva.

A cura di Fieldfisher