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Cassazione: il committente non risponde in solido per l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi


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Con l’ordinanza n. 31109 del 02.11.2021, la Cassazione afferma che nella garanzia solidale, operante nell’ambito del contratto d’appalto, vanno ricompresi i soli crediti - vantati dai dipendenti dell’appaltatore - aventi natura strettamente retributiva e non anche quelli risarcitori.

Il fatto affrontato

La società committente propone opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della lavoratrice - in solido con la datrice/appaltatrice ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 - della somma di € 1.261,05, a titolo di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti e TFR, maturati in relazione alla prestazione svolta in esecuzione dell'appalto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, deducendo la sussistenza della responsabilità solidale a fronte della natura retributiva di tutti gli istituti richiesti.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare parzialmente la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la responsabilità solidale che, nell’ambito del contratto di appalto, fa capo al committente, riguarda i soli crediti dei dipendenti dell’appaltatore aventi natura strettamente retributiva.

Per la sentenza, ne consegue - senza alcun dubbio - l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa.

Secondo i Giudici di legittimità, diversamente, tale garanzia non può essere estesa anche all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, che hanno natura risarcitoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società committente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di Fieldfisher