Stampa

Cassazione - Denuncia del lavoratore riguardo irregolarità e fatti di potenziale rilievo penale in azienda: Riflessi sul rapporto di lavoro


icona

Oggetto della discussione svolta dinnanzi alla Corte di Cassazione, conclusa con la sentenza n. 22375 del 26.09.2017, è la questione se possa costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà, una denuncia querela effettuata dal lavoratore di fatti di potenziale rilievo penale accaduti in azienda.

Il lavoratore dipendente è soggetto nei confronti del proprio datore di lavoro all’obbligo di fedeltà, che si sostanzia in due obblighi di natura negativa, quali il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza, la cui violazione importa responsabilità disciplinare.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Una società datrice di lavoro intimava ad una sua lavoratrice il licenziamento per giusta causa per aver sporto denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società, la cui infondatezza era stata accertata anche in sede penale. Secondo la società, la condotta della lavoratrice avrebbe leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario in modo tale da escludere che una sanzione conservativa potesse consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La lavoratrice impugnava il licenziamento contestandone la legittimità.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione di secondo grado ed ha affermato i seguenti principi:

- La denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell’azienda non può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima - che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi - e che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti;

- L’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. non può essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all’interno dell’azienda.

 

A cura di Fieldfisher