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Cassazione: lo scarso rendimento giustifica il licenziamento solo se è fornita prova di un comportamento colpevole e negligente del lavoratore


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Secondo la Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 26676 del 10 novembre 2017, in caso di licenziamento per scarso rendimento, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare, in modo rigoroso, che il mancato raggiungimento del risultato produttivo auspicato deriva dalla condotta negligente del lavoratore.

Il fatto affrontato

Una società, impegnata nella vendita di automobili, licenzia un dipendente che ricopriva il ruolo di responsabile vendita autovetture a clienti appartenenti al gruppo “flotte aziendali”. A giustificazione del licenziamento, il datore di lavoro adduce che il dipendente non aveva raggiunto lo standard medio di vendite degli altri venditori, pari a 12/15 automobili vendute ogni mese dal singolo venditore, sulla base di 60/80 trattative incardinate. L’istruttoria svolta nelle precedenti fasi di giudizio dimostra che: l’attività di vendita di automobili a clienti appartenenti al gruppo “flotte aziendali” non era comparabile con la vendita a clienti appartenenti a gruppi diversi da quelle delle “flotte aziendali”; l’attività di vendita di automobili a clienti appartenenti al gruppo “flotte aziendali” rappresentava una vera e propria novità in azienda, in quanto - per volontà del datore di lavoro - essa era iniziata proprio nel momento in cui era stata affidata al dipendente successivamente licenziato; il dipendente aveva svolto attivamente il nuovo compito assegnatogli, redigendo 27 preventivi.

La sentenza

La Corte di Cassazione – confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – ha ritenuto illegittimo il licenziamento per scarso rendimento, in quanto il datore di lavoro non aveva adempiuto al suo onere di provare la violazione della diligente collaborazione dovuta dal lavoratore. Ribadendo sue precedenti decisioni, quindi, la Corte ha ricondotto il licenziamento per scarso rendimento all’ambito dei licenziamenti di natura disciplinare, precisando che le prestazioni rese dal dipendente devono essere comparate con termini omogenei, cioè con prestazioni rese da colleghi adibiti alle stesse mansioni, a parità di contesto professionale e entro un medesimo arco temporale. Pertanto, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se risulta una enorme sproporzione tra gli obiettivi assegnati al lavoratore e i risultati effettivamente conseguiti, tenendo conto della comparazione con i risultati mediamente conseguiti dai colleghi di lavoro del dipendente licenziato. Viceversa, in mancanza di prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento di risultati programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto per scarso rendimento.

 

A cura di Fieldfisher