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Cassazione: la legittimità dei controlli datoriali effettuati per mezzo degli addetti alla vigilanza


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Con la sentenza n. 21888 del 09.10.2020, la Cassazione afferma che il datore è legittimato a controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica, a condizione che i soggetti coinvolti nella vigilanza siano noti agli altri lavoratori.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per una perdurante inosservanza degli obblighi e dei doveri di servizio nello svolgimento della sua attività, emersa a seguito degli accertamenti effettuati dall’ufficio ispettivo della società datrice.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che la disposizione di cui all'art. 3 della L. 300/1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai dipendenti interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore di controllare direttamente, o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo, l'adempimento delle prestazioni dei lavoratori.

Per la sentenza, infatti, il datore – per mezzo di soggetti noti agli altri dipendenti – può accertare eventuali mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione, da parte dei dipendenti medesimi.

Secondo i Giudici di legittimità, tale attività è lecita indipendentemente dalle modalità con le quali viene compiuto il controllo.
Invero, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, detto controllo può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che a ciò osti il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, stante la legittimità dei controlli effettuati dalla società datrice mediante addetti al proprio ufficio ispettivo.

A cura di Fieldfisher