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Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di svolgere nuovi compiti perché già oberato


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Con l’ordinanza n. 12094 del 17.05.2018, la Cassazione afferma che deve escludersi che i provvedimenti datoriali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l’ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio.
Una mancata obbedienza del lavoratore ad un ordine del datore può risultare a posteriori giustificata, soprattutto nel caso in cui la stessa sia motivata dal fatto che il dipendente sia già oberato da molte incombenze.

Il fatto affrontato

La società chiede al lavoratore, avente mansioni di guardia giurata, oltre alla normale attività di vigilanza, anche la riscossione delle fatture dei clienti, compito non rientrante nell’inquadramento del dipendente.
Quest’ultimo si rifiuta, sostenendo di osservare degli orari massacranti e reiterando la richiesta, avanzata da mesi, di essere esonerato dagli incarichi aggiuntivi, per riposarsi e dedicarsi di più alla famiglia.
Considerando una tale condotta alla stregua di una grave insubordinazione, la società irroga al prestatore un licenziamento disciplinare.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, afferma che i provvedimenti datoriali non sono assistiti da una presunzione di legittimità che ne impone l’ottemperanza fino ad un contrario accertamento in giudizio.
Pertanto, secondo la sentenza, un’inobbedienza del lavoratore può risultare a posteriori assolutamente giustificata.

Per i Giudici di legittimità, l’inadempimento di obblighi contrattuali va escluso di fronte ad una situazione personale che denota l’impossibilità oggettiva del prestatore a svolgere le attività per cui lo stesso ha espresso il proprio diniego.

Il rifiuto del dipendente, già oberato, ad adempiere a nuovi compiti non costituisce insubordinazione e non può, quindi, essere utilizzato quale giustificazione per un licenziamento disciplinare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, escludendo l’asserito inadempimento da parte del vigilante, stante l’adibizione del medesimo a turni di lavoro massacranti.

A cura di Fieldfisher