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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: quando il datore deve comunicare l’approssimarsi del termine del comporto


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Con la sentenza n. 20012 del 11.08.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere afferma che, pur in assenza di un espresso obbligo previsto dalla legge, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede impone al datore di comunicare al dipendente gravemente malato l'approssimarsi del termine del comporto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogatogli dalla società datrice.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce la nullità del recesso per discriminazione indiretta, non avendo parte datoriale – pur conscia delle sue gravissime condizioni – comunicatogli l’imminente scadenza del periodo di conservazione del posto.

La sentenza

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rileva, preliminarmente, che al fine di analizzare la legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, è necessario operare una distinzione a seconda della patologia che ha costretto il dipendente ad assentarsi dal servizio.
In particolare, bisogna distinguere i casi in cui vi sia una malattia per così dire “comune”, cioè con prognosi di sicura guaribilità e convalescenza non invalidante, da quelli di estrema gravità, in cui le condizioni di integrità psico-fisica del lavoratore siano particolarmente critiche, con esiti incerti e convalescenza lunga e suscettibile di complicanze molto pericolose.

Secondo il Giudice, in quest’ultima ipotesi - anche in assenza di una regola espressa in ordine alla comunicazione relativa all'approssimarsi del termine del comporto - un comportamento teso alla correttezza ed alla buona fede da parte della società impone alla stessa un dovere di informazione verso un dipendente che, vista la gravità della sua salute, non è in grado di prestare attenzione ai termini di conservazione del proprio posto di lavoro.
Tale affermazione, trova fondamento non solo nei precetti espressi in materia dal diritto dell’Unione Europea, ma anche nel principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione.

Per la sentenza, laddove – come nel caso di specie – l’azienda proceda al licenziamento senza una previa comunicazione dello spirare del periodo di comporto, si integra una condotta datoriale di discriminazione indiretta.

Su tali presupposti, il Tribunale dichiara la nullità del licenziamento, disponendo la reintegra del dipendente nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher