Stampa

Corte Costituzionale: l’indennità per i licenziamenti con vizi formali non può basarsi solo sull’anzianità di servizio


icona

Con comunicato del 25.06.2020, la Corte Costituzionale rende noto che è stato dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 4 del D.Lgs. 23/2015, laddove, in ipotesi di licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali, affermava che l’indennità dovuta al lavoratore - assunto successivamente al 05.03.2015 da qualunque datore a prescindere dal requisito dimensionale dello stesso - era di “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Nel comunicato, in particolare, si legge che alla predetta conclusione la Corte è giunta in quanto la disposizione considerata illegittima fissava un “criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio” (in ordine alle ordinanze di rimessione della questione alla Consulta si veda: Tribunale di Roma: alla Corte Costituzionale la questione sull’indennità per i licenziamenti con violazioni formali).

La Corte Costituzionale, quindi, ha seguito l’orientamento già assunto nel 2018, quando con la pronuncia n. 94 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” (Corte Costituzionale: incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento basato solo sull’anzianità di servizio).

In particolare, in quella circostanza, la Consulta aveva ritenuto non consono un criterio di commisurazione dell’indennità, prevista dal c.d. Jobs Act in caso di licenziamento sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo, automaticamente ed unicamente legato all’anzianità di servizio.

Nello specifico la predetta pronuncia aveva statuito che il giudice deve poter determinare in modo discrezionale tale indennizzo, tenendo conto, senza parametri rigidi, di altri elementi quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
Circostanza questa che ha posto la giurisprudenza di merito dinanzi a non pochi problemi interpretativi (sul punto si veda: Indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo: la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito).

In attesa delle motivazioni della sentenza che saranno depositate nelle prossime settimane, può già dirsi che la Corte Costituzionale si è ispirata al precedente orientamento, pervenendo ad una impostazione uniforme a prescindere dal fatto che si abbia a che fare con licenziamenti affetti da vizi sostanziali o formali.

A cura di Fieldfisher