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Cassazione: sanzione conservativa soltanto per le ipotesi espressamente disciplinate dal CCNL


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Con la sentenza n. 12365 del 09.05.2019, la Cassazione afferma che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 18 della l. 300/1970, non è consentito al giudice - in presenza di una condotta accertata che non rientri in una di quelle descritte dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa - applicare la tutela reintegratoria operando una estensione non consentita al caso non previsto dal CCNL sul presupposto del ritenuto pari disvalore disciplinare (sul medesimo argomento si veda: L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, operaio carpentiere, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essere stato sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di lavoro notturno, addormentato presso un’altra zona dello stabilimento, a distanza di circa un'ora dalla pausa prestabilita.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, reintegrando il dipendente, sul presupposto che la condotta posta in essere dal medesimo poteva ricondursi nell'alveo della fattispecie, punita dal CCNL di settore con sanzione conservativa, dell’abbandono del posto di lavoro.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, preliminarmente, afferma che - solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione del CCNL, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa - il licenziamento deve essere dichiarato non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell'art. 18 della l. 300/1970, così come novellato dalla c.d. riforma Fornero.

Secondo la sentenza, invece, in presenza di una condotta accertata che non rientri precisamente in una di quelle descritte dai contratti collettivi come punibile con sanzione conservativa, è preclusa al giudice di merito la possibilità di applicare la tutela reintegratoria operando una estensione non consentita della sanzione conservativa dettata per le ipotesi disciplinate dal CCNL al caso non espressamente previsto, sul presupposto del ritenuto pari disvalore disciplinare.

Per i Giudici di legittimità, una tale possibilità è negata dalla lettera del comma 4 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta operazioni ermeneutiche che estendano l'eccezione della tutela reintegratoria alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria.
La predetta interpretazione analogica della declaratoria contrattuale, inoltre, violerebbe la chiara ratio sottesa al nuovo regime, in cui la tutela reintegratoria presuppone l'abuso consapevole del potere disciplinare da parte del datore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, non ritenendo collegabile la condotta tenuta dal dipendente con la tipizzazione per cui il CCNL di settore prevede una sanzione meramente conservativa.

A cura di Fieldfisher