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Cassazione: quando si integra la codatorialità?


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Con la sentenza n. 31519 del 03.12.2019, la Cassazione afferma che si ha codatorialità ogniqualvolta due società, sebbene siano soggetti formalmente differenti, si pongano in collegamento funzionale e risultino espressione di un unico centro di interessi (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: quando si ha un gruppo societario e quando una codatorialità).

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole, deducendo la sussistenza di una codatorialità tra l’azienda formalmente sua datrice e la società capogruppo della stessa.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato - formalmente intercorso fra un prestatore ed una di esse - si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione datoriale.

Secondo i Giudici di legittimità, tale situazione è ravvisabile allorquando l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da soggetti distinti, riveli l'esistenza di alcuni requisiti essenziali quali:
a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) il coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Dal momento che, nel caso di specie, erano stati ravvisati tutti i predetti requisiti, la sentenza afferma l’esistenza di un unico centro di imputazione datoriale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte dichiara, dunque, illegittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice, stante l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo adotto.

A cura di Fieldfisher