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Cassazione: licenziamento per g.m.o., il mancato assolvimento dell’onere probatorio sull’obbligo di repechage comporta l’applicazione della sola tutela indennitaria


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Con la sentenza n. 10435 del 02.05.2018, la Cassazione afferma che la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", di cui all’art. 18, comma 7 ,della l. 300/1970 nella versione post riforma Fornero, concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole dalla società.
La Corte d’Appello, ritenendo, da un lato, dimostrata l’esigenza di riorganizzazione aziendale in diretta connessione con i dati di bilancio sensibilmente negativi, ma, dall’altro, non assolto l’onere probatorio circa l’obbligo di repechage, applica la tutela indennitaria, prevista dall’art. 18 della l. 300/1970, come novellato dalla l. 92/2012.
Avverso la suddetta pronuncia ricorre per cassazione la prestatrice, al fine di richiedere la reintegra nel proprio posto di lavoro.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ribadisce, preliminarmente, che la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, e, dall'altro, l’impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (c.d. repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa (sul punto vedi anche: Il repechage nella giurisprudenza).

Secondo i Giudici di legittimità, da una lettura di tale principio in combinato disposto con l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, nella sua veste riformata ad opera della legge Fornero, si evince che la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, che comporta la reintegra del lavoratore, deve essere riferita ad entrambi i suddetti presupposti.

Ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio da applicare, è il giudice di merito che deve verificare se sia manifesta, o per meglio dire evidente, o meno l'insussistenza anche di uno solo dei citati elementi costitutivi del licenziamento per g.m.o.

A giudizio della Corte, stando al tenore del dettato legislativo la tutela reintegratoria è un’eccezione, che deve essere applicata ogniqualvolta si incorra in una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso.
Tuttavia tale principio soffre di un’eccezione, potendosi, anche in casi del genere, applicare una tutela meramente indennitaria, qualora la reintegra del lavoratore licenziato risulti sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa assunta, nelle more del giudizio, dall’impresa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte non ritenendo, nel caso di specie, evidente l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’obbligo di repechage, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando il diritto della stessa a vedersi riconosciuta una tutela esclusivamente indennitaria.

A cura di Fieldfisher