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Cassazione - Licenziamento economico: onere del datore di lavoro di provare l'effettività dell'eliminazione del posto e l'impossibilità della ricollocazione


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Con la sentenza n. 24882 del 20.10.2017, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento economico, oltre alla verifica della sussistenza dello stato di crisi aziendale e della necessità di un contenimento dei costi attraverso la soppressione di alcune posizioni, occorre accertare – con onere a carico del datore di lavoro e non del lavoratore – se il posto del lavoratore licenziato sia stato realmente soppresso e se non sussista la possibilità di reimpiego.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Il lavoratore, redattore presso testata giornalistica, veniva licenziato a seguito di stato di crisi aziendale confermato dal decreto di concessione del trattamento di CIGS e dagli accordi intervenuti con il comitato di direzione.

Il lavoratore ha agito in giudizio affermando che la società non aveva verificato la possibilità di una sua ricollocazione pur ravvisata nel posto di alcuni colleghi dimissionari e di uno deceduto.

I precedenti gradi di giudizio hanno visto il lavoratore soccombente sulla base del fatto che lo stato di crisi fosse confermato dalla concessione del trattamento di CIGS e che le allegazioni del lavoratore fossero inidonee a soddisfare l’onere della prova posto a suo carico circa la possibilità di un repechage.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha riformato le decisioni di primo e secondo grado ed ha affermato che ai fini della legittimità del licenziamento:

- la soppressione del posto di lavoro deve essere riferibile, sul piano causale, a progetti o scelte datoriali, connotati da effettività e assenza di simulazione, diretti a incidere sulla struttura e sull’ organizzazione di impresa;

- non deve essere possibile una diversa collocazione del lavoratore all’interno dell’impresa ristrutturata o rimodulata nei suoi aspetti tecnico organizzativi e il relativo onere della prova è interamente a carico del datore di lavoro;

- è escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili e ciò in forza del fatto che nel nostro ordinamento, che tutela il lavoro a livello costituzionale, il licenziamento rappresenta l’extrema ratio, essendo per converso la libertà di iniziativa economica limitata ove il suo esercizio contrasti con la dignità umana.

 

A cura di Fieldfisher