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Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di presentarsi in azienda al termine della malattia


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Con l’ordinanza n. 22819 del 12.08.2021, la Cassazione afferma che il lavoratore al rientro da un periodo di malattia di durata superiore ai sessanta giorni - pur potendo legittimamente rifiutarsi di svolgere le mansioni cui era adibito prima dell’insorgere della patologia senza essere preventivamente sottoposto ad una visita medica - deve obbligatoriamente presentarsi in azienda venuto meno il titolo dell’assenza.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatole in relazione all'assenza ingiustificata protrattasi per 10 giorni al termine di un lungo periodo di malattia.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, non ritenendo fondata la doglianza della ricorrente secondo cui la stessa non avrebbe potuto iniziare la prestazione lavorativa prima di essere sottoposta alla visita medica prevista dall'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/2008. Ciò sul presupposto che detto controllo, da un lato, non è previsto dalla legge come condizione necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa e, dall’altro lato, deve essere attivato su iniziativa datoriale e non del lavoratore.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il lavoratore al rientro da una malattia di durata superiore ai sessanta giorni, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell'inizio del periodo di assenza, può astenersi ex art. 1460 c.c. dall'eseguire la prestazione dovuta.

Per l’ordinanza, infatti, in tali circostanze l'effettuazione della visita medica preventiva si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro e la sua omissione integra un gravissimo inadempimento della parte datoriale.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, ciò non consente al lavoratore di rifiutare preventivamente anche di ripresentarsi in azienda una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza, dal momento che tale presentazione - diretta a ridare concreta operatività al rapporto - è da considerarsi momento distinto dall'assegnazione alle mansioni.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, ritenendo fondato il recesso a fronte dell’illegittima condotta della stessa.

A cura di Fieldfisher